
La convinzione diffusa che il fondo pensione sia una “cassaforte inaccessibile” fino al giorno dell’uscita dal lavoro è del tutto falsa. Il capitale accumulato nel tempo può essere parzialmente prelevato prima della pensione, a determinate condizioni, e al momento del pensionamento esistono molte più opzioni di quante si pensi per decidere come riceverlo.
Questo articolo offre una mappa completa delle prestazioni disponibili per chi aderisce al Fondo Gomma Plastica:
- le anticipazioni parziali durante la vita lavorativa;
- i riscatti in caso di cambiamento di lavoro;
- la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) come soluzione-ponte verso la pensione pubblica.
Illustra poi le scelte disponibili al traguardo finale (capitale, rendita o una combinazione delle due) e le tre nuove opzioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Le prestazioni prima della pensione: le anticipazioni
L’anticipazione non è un prelievo definitivo in senso stretto: si tratta di attingere a una parte del capitale accumulato restando nel Fondo e continuando a lavorare. Il montante complessivo si riduce, ma la posizione previdenziale rimane attiva a tutti gli effetti.
Il Fondo Gomma Plastica prevede diverse tipologie di anticipazione, richiedibili in percentuali differenti a seconda della motivazione:
- Spese sanitarie straordinarie: consente di ricevere fino al 75% del capitale lordo maturato per coprire spese mediche gravissime e terapie/interventi straordinari sostenuti dall’iscritto, dal coniuge o dai figli. È l’unica forma di anticipazione senza alcun vincolo di anzianità di iscrizione: si può infatti richiedere fin dal primo anno di adesione, a patto di allegare la documentazione sanitaria e di spesa prevista.
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa: anche in questo caso il limite massimo erogabile è pari al 75% della posizione, ma è necessario aver maturato almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare. L’anticipazione può essere richiesta per la propria prima abitazione o per quella dei figli, ed è fondamentale documentare la spesa tramite atti, fatture e bonifici.
- Ulteriori esigenze personali (non documentate): questa opzione permette di richiedere fino al 30% della posizione per qualsiasi motivo, senza l’obbligo di fornire alcuna documentazione a supporto. Anche questa tipologia richiede un’anzianità minima di almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Chiudiamo precisando che è sempre possibile, in un secondo momento, reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione, ripristinando così il capitale originario che era stato prelevato.
Cambiamento di vita o di lavoro: i riscatti
Con il termine “riscatto” si intende la liquidazione totale o parziale della posizione accumulata, richiedibile di norma alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo specifiche eccezioni. A differenza dell’anticipazione, il riscatto comporta la chiusura parziale o totale della posizione individuale all’interno del Fondo.
Le principali situazioni che lo consentono per gli aderenti al Fondo Gomma Plastica sono le seguenti:
- Riscatto generico: in caso di dimissioni, licenziamento, passaggio a qualifica di dirigente o cambio di contratto collettivo nazionale, è possibile riscattare la propria posizione in modalità totale, oppure parziale fino a un massimo del 90% (opzione utile, ad esempio, per non perdere l’anzianità contributiva maturata). Se si sceglie di versare il TFR alla previdenza complementare e, in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro, si decide di riscattare al 100% l’intera posizione accumulata, la propria posizione previdenziale all’interno del fondo viene formalmente chiusa e azzerata. Di conseguenza, in caso di successiva assunzione presso un nuovo datore di lavoro, non si rientrerà nel meccanismo di adesione automatica riservato a chi ha già una posizione previdenziale attiva con versamento del TFR.
- Riscatto per inoccupazione: se il periodo di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dura da almeno 12 mesi, è possibile richiedere il 50% del capitale accumulato. Se la condizione di inoccupazione si protrae oltre i 48 mesi, l’importo liquidabile sale al 100% del montante.
- Riscatto per invalidità permanente: qualora all’aderente venga riconosciuta un’invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo (pari o superiore al 67%), si ha diritto al riscatto del 100% del capitale. Questa specifica prestazione può essere richiesta anche in costanza di rapporto di lavoro (senza aver cessato l’impiego).
- Riscatto per decesso: se l’aderente viene a mancare prima di aver maturato i requisiti pensionistici, l’intero capitale accumulato viene liquidato ai soggetti precedentemente designati dal lavoratore o, in loro assenza, agli eredi legittimi.
Vale la pena ricordare che maturare il diritto al riscatto non obbliga in alcun modo a esercitarlo: l’iscritto può scegliere di lasciare il montante investito nel Fondo a continuare a produrre potenziali rendimenti, anche senza versare ulteriori contributi.
Il “ponte” verso la pensione: la RITA
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una prestazione che permette agli aderenti ai fondi pensione di ricevere un’anticipazione della propria pensione integrativa prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia.
In parole semplici, funziona come un ponte: chi si trova senza lavoro a pochi anni dalla pensione pubblica può farsi erogare rate periodiche dal Fondo, che lo accompagnano fino al momento in cui l’INPS inizierà a pagare l’assegno previdenziale.
I requisiti per accedere alla RITA sono principalmente due:
- aver cessato l’attività lavorativa;
- trovarsi entro un certo numero di anni dall’età prevista per la pensione di vecchiaia.
In condizioni ordinarie, la finestra di anticipo è di 5 anni; per chi risulta inoccupato da oltre 24 mesi, l’anticipo può estendersi fino a 10 anni rispetto all’età pensionabile.
Il capitale destinato alla RITA continua a essere investito nel comparto scelto dall’iscritto durante il periodo di erogazione; in assenza di una specifica indicazione, l’investimento ricade nel comparto Conservativo con Garanzia, che presenta il più basso rapporto rischio/rendimento.
Come funziona la prestazione alla fine della carriera
Quando arriva il momento del pensionamento pubblico, e si è maturato anche il requisito minimo di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile richiedere al Fondo Gomma Plastica la propria prestazione pensionistica integrativa.
La prima scelta da compiere riguarda la formula di erogazione: ricevere il denaro tutto in una volta (capitale), trasformarlo in un assegno mensile periodico (rendita) o optare per una combinazione delle due soluzioni.
Capitale o rendita: la regola generale
Se il capitale accumulato è al di sotto del cosiddetto “capitale soglia”, situazione che si verifica quando la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale annuo, è possibile riscattare l’intero importo sotto forma di capitale in un’unica soluzione. Se, al contrario, il conteggio supera tale soglia, diventa obbligatorio convertire almeno il 50% della posizione in rendita.
Per quanto concerne le rendite, al momento del pensionamento il montante viene trasferito dal Fondo alla compagnia assicurativa convenzionata, che si occuperà delle erogazioni periodiche.
Le opzioni a disposizione sono quattro:
- Rendita vitalizia immediata: garantisce l’importo mensile più elevato; tuttavia, le erogazioni cessano al momento del decesso, senza alcuna reversibilità né restituzione del montante residuo agli eredi.
- Rendita certa per 5 o 10 anni (poi vitalizia): aggiunge una garanzia temporale alla rendita immediata. In caso di decesso prematuro del titolare durante il periodo di certezza prescelto, le rate proseguono a favore degli eredi fino alla scadenza dei 5 o 10 anni. Superato questo arco temporale, la rendita torna a essere strettamente vitalizia per il solo titolare.
- Rendita reversibile: continua a essere erogata, in misura totale o parziale, a un soggetto specificamente designato dopo il decesso dell’aderente.
- Rendita con restituzione del montante residuale (Counter-assurance): assicura che il capitale accumulato non vada mai perso. Se l’aderente viene a mancare prima di aver percepito una somma totale pari al capitale inizialmente convertito, la differenza residua viene restituita ai designati o agli eredi in un’unica soluzione.
Per approfondire i dettagli, si consiglia di consultare il Documento sulle rendite disponibile sul portale del Fondo.
Le novità della Legge di Bilancio 2026: più flessibilità al pensionamento
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in termini di flessibilità delle prestazioni. Con queste nuove modalità, che si affiancano a quelle tradizionali, il montante accumulato non viene trasferito a una compagnia assicurativa esterna, ma resta depositato e investito direttamente presso il Fondo, nel comparto scelto dall’aderente, continuando a produrre potenziali rendimenti.
Le nuove opzioni possono essere richieste per la totalità della posizione oppure per il 50% residuo al netto della quota eventualmente percepita in capitale. Al momento della richiesta, è necessario indicare i soggetti designati che saranno i destinatari della posizione in caso di premorienza dell’aderente. Vediamole più nel dettaglio.
- Rendita a durata definita: viene corrisposta in rate periodiche per un numero di anni prefissato, calcolato sulla base della speranza di vita residua dell’aderente al momento del pensionamento (utilizzando le tavole demografiche ISTAT ufficiali). Questa formula non è legata alla sopravvivenza effettiva del titolare: nell’infelice caso in cui l’aderente dovesse mancare prima del termine della scadenza, il capitale residuo non va perduto, ma viene integralmente liquidato agli eredi o ai soggetti designati.
- Prelievi liberi: questa opzione consente di effettuare prelievi flessibili in base alle proprie esigenze del momento. L’unico vincolo stabilito dalla normativa prevede che il prelievo possa avvenire esclusivamente entro il limite della somma delle rate teoricamente maturate e non ancora riscosse nell’ambito della rendita a durata definita a cui si avrebbe avuto diritto.
- Erogazione frazionata: simile nella logica alla RITA, ma attivabile solo dopo aver effettivamente maturato il diritto al pensionamento obbligatorio. Permette di pianificare l’erogazione del montante accumulato in rate periodiche programmate per un orizzonte temporale a scelta dell’utente, a patto che non sia inferiore a 5 anni.
La rendita a durata definita e i prelievi liberi sono operativi dal 1° luglio 2026, mentre l’erogazione frazionata lo sarà dal 31 ottobre 2026, come previsto dalla Delibera COVIP del 25 giugno 2026. La normativa prevede inoltre un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2026, per l’adeguamento operativo; pertanto l’erogazione di tali prestazioni potrà avvenire solo una volta completata questa procedura.
Consigli utili
In chiusura, forniamo alcuni consigli pratici riguardo alle prestazioni che possono essere richieste sia prima che dopo il pensionamento.
Attenzione alla fiscalità
Non tutte le prestazioni ricevono lo stesso trattamento da parte del fisco, ed è fondamentale conoscere le aliquote applicate per pianificare al meglio i prelievi:
- Pensione integrativa in capitale o in rendita, anticipazioni per spese sanitarie e RITA: godono del regime di massima agevolazione. L’aliquota di partenza è del 15% e si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a raggiungere una soglia minima del 9% (dopo 35 anni di iscrizione).
- Nuove opzioni di flessibilità (rendita a durata definita e prelievi liberi): introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, queste formule seguono lo stesso regime fiscale di favore delle prestazioni pensionistiche classiche, beneficiando quindi dell’aliquota decrescente dal 15% al 9%.
- Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa o ulteriori esigenze personali: in questo caso viene applicata un’imposta sostitutiva fissa pari al 23%.
- Tassazione dei riscatti: l’aliquota è variabile e strettamente legata alle motivazioni della richiesta. Si va da quella 15%-9% (per cause di inoccupazione prolungata, mobilità o invalidità) a quella al 23% (in caso di dimissioni volontarie o perdita dei requisiti senza cambio di CCNL).
- Erogazione frazionata: si distingue nettamente sul piano fiscale. Come anticipato, questa specifica opzione prevede un’aliquota di partenza del 20% che si riduce dello 0,25% all’anno dopo il quindicesimo anno di iscrizione alla previdenza complementare, fino a un minimo del 15%.
Complessivamente, queste soluzioni offrono un impatto fiscale più vantaggioso rispetto al TFR lasciato in azienda (assoggettato a tassazione separata con l’aliquota media IRPEF degli ultimi anni). Tuttavia, prima di presentare qualsiasi richiesta formale al Fondo, resta sempre opportuno valutare con estrema attenzione la specifica imposizione fiscale prevista per il proprio caso.
Attenzione all’impatto sulla pensione futura
Come anticipato, ogni anticipazione o riscatto parziale riduce il montante che genererà la prestazione integrativa.
Le anticipazioni andrebbero utilizzate solo dopo aver valutato tutte le alternative disponibili; in ogni caso, è sempre possibile reintegrare la cifra prelevata, anche con dei versamenti volontari.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa disponibili sul sito.








