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Quando ci si iscrive al Fondo si ha l’obbligo di versare il TFR che matura da quel momento in avanti ma è anche possibile versare dei contributi a proprio carico che danno diritto ad agevolazioni fiscali, e ad agevolazioni previste dal nostro contratto collettivo (come il versamento del contributo minimo).
I contributi versati al fondo sono deducibili (e non detraibili). il che vuol dire che abbassano il reddito imponibile fino ad un limite di legge.
Quali sono i contributi deducibili?
Qual è il limite di deducibilità?
La soglia massima di deducibilità fiscale fissata dalla legge è attualmente pari a € 5.164,57:i contributi indicati al paragrafo precedente concorrono a raggiungere tale soglia.
Cosa succede se verso contributi oltre il limite deducibile?
I contributi versati oltre la soglia di deducibilità devono essere dichiarati mediante la compilazione del modulo Contributi non dedotti:
somma il contributo a carico dell’azienda, quello a tuo carico e le eventuali contribuzioni volontarie effettuate nel corso dell’anno. Se l’importo così ottenuto supera € 5.164,57 dovrai, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, dichiarare al Fondo i contributi eccedenti la citata soglia.
Nella tabella riepiloghiamo i versamenti obbligatori e quelli facoltativi
Obbligatorio | Facoltativo | |
---|---|---|
TFR maturando | ||
Contributo minimo previsto dal CCNL | ||
Contributo volontario aggiuntivo | ||
Bonifico volontario | ||
Contributo Welfare |
TFR maturando
Come abbiamo detto in precedenza, quando ci si iscrive si ha l’obbligo di versare il TFR che matura dal momento dell’adesione al Fondo. La legge attribuisce ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993 la facoltà di scegliere la percentuale di TFR che vogliono versare (33%, 50% o 75%) con la possibilità di aumentarla in futuro; mentre per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 dovranno destinare obbligatoriamente il 100% del TFR.
Contributo minimo
Il contratto collettivo prevede la possibilità di versare una contribuzione minima pari all’1,56% della retribuzione lorda mensile.
Come abbiamo già visto nei vantaggi, versare il contributo minimo obbliga l’azienda a versare la stessa percentuale (1,56%) e quindi il tuo stesso importo.
Chi decide di non avvalersi di questa opportunità, potrà sempre attivarlo anche successivamente all’adesione utilizzando il modulo di variazione contribuzione
Contributo volontario aggiuntivo
Oltre al contributo minimo previsto dal CCNL è possibile versare una percentuale a scelta che verrà trattenuta dalla busta paga direttamente dall’azienda. Il versamento del contributo volontario aggiuntivo da parte dell’aderente non modifica in alcun modo il versamento dell’azienda che continuerà a versare il contributo dell’1,56% (salvo accordi collettivi sindacali diversi).
Per modificarla o attivarla a seguito dell’adesione è necessario comunicarlo all’azienda con il modulo di variazione contribuzione.
Bonifico Volontario
Si tratta di un versamento volontario che viene effettuato direttamente dalla persona iscritta con un bonifico. L’importo e la periodicità del versamento sono a discrezione del lavoratore sulla base della sua disponibilità. Per i dettagli leggi l’articolo sulla contribuzione volontaria.
Contributo Welfare
È possibile convertire il premio di risultato (totalmente o parzialmente) in contributo welfare solo se nella tua azienda è stato previsto da un accordo sindacale.