
Dal 1° luglio 2026 la previdenza complementare cambia volto. La Legge di Bilancio 2026, resa operativa dalle delibere COVIP pubblicate nel mese di giugno, introduce infatti nuove regole sia per chi entra nel mondo del lavoro, sia per chi si avvicina al traguardo della pensione.
L’obiettivo dichiarato è chiaro: coinvolgere un numero sempre maggiore di lavoratori nella costruzione di una pensione complementare, il cosiddetto secondo pilastro, capace di integrare l’assegno pensionistico pubblico.
Le novità toccano tre fasi diverse della vita di un fondo pensione:
- per i neoassunti: arriva l’iscrizione automatica fin dal primo giorno di lavoro;
- per la gestione dei risparmi: i contributi versati vengono investiti con criteri più coerenti, legati all’età del lavoratore e all’orizzonte temporale disponibile;
- per chi va in pensione: diventa possibile scegliere tra modalità di ritiro dei risparmi più flessibili rispetto al passato, caratterizzate da regole fiscali differenziate da conoscere prima di decidere.
Neoassunti: l’iscrizione al fondo negoziale diventa automatica
Vediamo, punto per punto, come si articola il passaggio dal vecchio sistema del silenzio-assenso alla nuova adesione automatica.
1. Cosa cambia per chi trova il primo impiego
Fino al 30 giugno 2026, chi iniziava a lavorare aveva sei mesi di tempo per decidere se destinare il proprio TFR a un fondo pensione o lasciarlo in azienda; in mancanza di una scelta esplicita, scattava il cosiddetto silenzio-assenso.
Con la deliberazione pubblicata dalla COVIP il 19 giugno 2026, che disciplina quanto previsto dalla manovra 2026, questo meccanismo viene superato.
Dal 1° luglio 2026, infatti, l’iscrizione al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL diventa automatica fin dalla data di assunzione.
La novità si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, con l’esclusione dei lavoratori domestici e dei contratti con durata inferiore a 60 giorni.
2. Cosa succede a chi cambia lavoro
L’adesione automatica interessa anche chi non è alla prima occupazione, ma solo a specifiche condizioni. Se un lavoratore avvia un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 ed era già iscritto a una forma di previdenza complementare con versamento del TFR, l’automatismo scatta immediatamente.
Resta invece escluso chi:
- non ha mai aderito in precedenza alla previdenza complementare;
- ha riscattato l’intera posizione maturata (ad esempio per la perdita dei requisiti di partecipazione a causa del cambio di CCNL) e, di conseguenza, non risulta più iscritto ad alcuna forma pensionistica.
Resta inteso che i lavoratori non ancora iscritti alla previdenza complementare mantengono comunque la facoltà di farlo in qualsiasi momento attraverso l’adesione esplicita.
3. 60 giorni per cambiare idea
L’adesione automatica non costituisce un vincolo: entro 60 giorni dalla data di assunzione (non più 6 mesi), il lavoratore ha la possibilità di rinunciare per mantenere il proprio TFR in azienda (o presso il Fondo di Tesoreria INPS, in base alle dimensioni dell’azienda), oppure di optare per un fondo pensione differente da quello individuato dal contratto collettivo applicato.
Il ruolo del datore di lavoro
Un’altra novità rispetto al vecchio silenzio-assenso è il fatto che, con l’adesione automatica, al fondo negoziale non confluisce soltanto il TFR: si attivano infatti contestualmente sia il contributo minimo a carico del lavoratore, sia il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.
Tuttavia, qualora il dipendente percepisca una retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale, ha la facoltà di richiedere l’esenzione dal versamento della propria quota trattenuta in busta paga. Esercitando questa opzione entro i 60 giorni, il lavoratore mantiene comunque intatto il diritto a ricevere sia i flussi del TFR sia il contributo economico versato dall’azienda.
Come vengono investiti i contributi dell’adesione automatica?
Con l’adesione automatica, i contributi non finiscono più di default nella linea garantita.
La deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 impone infatti ai fondi pensione di destinare questi flussi verso percorsi di investimento cosiddetti “life cycle”, ovvero calibrati sull’età anagrafica e sull’orizzonte temporale a disposizione dell’aderente.
In pratica, chi è più giovane e ha molti anni di carriera davanti a sé viene indirizzato verso linee con una componente azionaria più elevata, pensate per far crescere il capitale nel tempo; man mano che ci si avvicina all’età pensionabile, il fondo sposta progressivamente le risorse su linee più prudenti, per proteggere quanto accumulato.
A tal proposito, il Fondo Gomma Plastica ha già reso disponibile ai propri aderenti il Profilo Life Cycle fin da ottobre 2025, mostrandosi così pronto per la corretta allocazione dei flussi derivanti dalle nuove adesioni automatiche.
Pensione integrativa: tre nuovi modi per ritirare il montante accumulato
Fino a giugno 2026, chi raggiungeva i requisiti pensionistici aveva tre opzioni, poteva:
- richiedere una rendita vitalizia calcolata sul 100% del capitale accumulato;
- ritirare al massimo il 50% del montante sotto forma di capitale, destinando la quota restante alla rendita vitalizia.;
- richiedere il montante accumulato sotto forma di capitale per il 100% dell’importo, ma soltanto nel caso in cui l’importo della rendita, derivante dalla conversione del 70% del capitale finale, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
La deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 spiega che, in attuazione della Legge di Bilancio 2026, gli aderenti ai fondi pensione che hanno maturato i requisiti per richiedere la pensione integrativa hanno ora a disposizione tre nuove opzioni.
Queste formule sono alternative alle prestazioni accessibili al pensionamento e possono essere eventualmente affiancate solo al riscatto parziale del montante in capitale.
- Rendita a durata definita: il fondo calcola il numero di anni di vita attesa residua dell’aderente sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, e versa un assegno periodico per l’intera durata di quel preciso arco di tempo.
- Prelievi liberamente determinabili: si tratta dell’opzione che garantisce la massima flessibilità. Qualora l’aderente richiedesse una rendita a durata definita, potrà decidere quando e quanto prelevare, muovendosi nel rispetto di un tetto massimo calcolato sempre sulla base dell’aspettativa di vita residua.
- Erogazione frazionata: permette di pianificare la riscossione dell’intero montante concentrandola in un periodo a scelta dell’aderente, purché non inferiore a 5 anni.
Il grande vantaggio comune a queste tre nuove prestazioni risiede nel fatto che, contrariamente alla rendita vitalizia (il cui montante passa in gestione a una compagnia assicurativa esterna), il montante residuo resta investito direttamente all’interno del fondo, continuando a generare rendimenti nel tempo.
Esiste tuttavia uno svantaggio, anch’esso comune a tutte e tre le opzioni: il rischio di longevità. Se gli aderenti esauriscono il montante accumulato ben prima del loro decesso, potrebbero dover affrontare l’ultima fase della propria vita sprovvisti di un’integrazione alla pensione pubblica.
Le prime due opzioni sono attive a partire dal 1° luglio 2026, mentre l’erogazione frazionata diventerà disponibile dal 31 ottobre 2026.
In ogni caso, i fondi pensione hanno a disposizione una fase di transizione fino al 31 dicembre 2026 per adeguare pienamente i propri sistemi, ma restano comunque tenuti ad accogliere le domande dei lavoratori già a partire dalle rispettive date di decorrenza delle nuove prestazioni.
Attenzione alle tasse: le differenze tra le nuove opzioni
La scelta tra le nuove modalità di erogazione non è solo una questione di flessibilità, poiché cambia anche il trattamento fiscale:
- Rendita a durata definita e prelievi liberi: mantengono la tassazione agevolata tipica della prestazione finale dei fondi pensione. In questo caso, l’aliquota parte dal 15% e si riduce dello 0,30% per ciascun anno di permanenza nella previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare a un minimo del 9%.
- L’erogazione frazionata: comporta un carico fiscale maggiore. L’aliquota di partenza è fissata al 20% e si riduce dello 0,25% per ciascun anno di permanenza oltre il quindicesimo, fermandosi a un livello minimo del 15%.
In sintesi, più a lungo si lascia il capitale investito e più graduale è la sua erogazione, minore sarà la tassazione applicata dallo Stato.
Conclusioni
A partire da luglio 2026, la previdenza complementare diventa più accessibile per i nuovi assunti, più moderna nelle strategie di investimento grazie ai percorsi life cycle e più flessibile al momento del ritiro, grazie all’introduzione di tre nuove opzioni.
Prima di prendere qualunque decisione, in particolare sull’eventuale rinuncia all’adesione automatica o sulla scelta della modalità di erogazione della pensione integrativa, è vivamente consigliabile confrontarsi con il proprio ufficio delle risorse umane, con i rappresentanti sindacali e con il fondo negoziale di riferimento.
Saranno loro a fornire tutte le informazioni necessarie, calibrate sul contratto collettivo applicato e sulla propria specifica situazione previdenziale.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa disponibili sul sito.








