
Comunicazione ai sensi delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza – delibera Covip del 22 dicembre 2020.
Di seguito si riportano le principali novità che hanno caratterizzato il Fondo nel corso del 2025.
- Investimenti dei fondi pensione: la legge di bilancio 2026 (comma 199 dell’articolo 1) interviene sull’art. 6 del D.Lgs. 252/2005 introducendo/rafforzando tre profili:
- Nuovi limiti massimi di investimento su specifici “progetti/settori infrastrutturali”
Viene inserita la lettera a-bis) nel comma 5-bis prevedendo la definizione di limiti massimi di investimento (anche indiretti, tramite OICR o tramite titoli emessi in operazioni di cartolarizzazione) in strumenti finanziari emessi da soggetti che operano prevalentemente nella realizzazione di progetti in settori infrastrutturali (turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale, sanitario, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni anche digitali, produzione e trasporto di energia). - Regole in caso di superamento temporaneo dei limiti
Con la nuova lettera b-bis) del medesimo comma 5-bis si disciplinano procedimenti e condotte che i fondi devono adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti: termini di rientro, obblighi di informativa a COVIP e misure correttive. - Prevalenza di investimenti su mercati regolamentati/MTF e prudenzialità del non quotato
È riscritta la lettera c-bis) del comma 13: il patrimonio deve essere investito in misura prevalente in strumenti negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) con requisiti definiti da un decreto MEF (da adottare entro 90 giorni); gli investimenti non ammessi allo scambio in mercati regolamentati vanno comunque mantenuti a livelli prudenziali.
- Nuovi limiti massimi di investimento su specifici “progetti/settori infrastrutturali”
Attuazione: la legge prevede che queste disposizioni siano attuate modificando il Regolamento MEF DM 2 settembre 2014, n. 166 entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Le novità che seguono sono inserite nel comma 201 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 e, come previsto al comma 202, entrano in vigore dal 1° luglio 2026 (fatta eccezione per la revisione del tetto di deducibilità che retroattivamente fa riferimento all’intero anno).
- Aumento della deducibilità fiscale: dal 2026, il limite massimo di deduzione dei contributi versati ai fondi pensione sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui (modifica art. 8, comma 4, del d.lgs. 252/2005).
- Aggiornamento dell’extradeducibilità: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi 5 anni) sale a 2.650 euro, con un limite totale annuo di 7.950 euro (modifica art. 8, comma 6, del d.lgs. 252/2005), fermo restando l’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati.
- Maggiore quota in capitale per la prestazione pensionistica complementare: Il limite ordinario per la liquidazione della prestazione in forma di capitale al momento del pensionamento viene innalzato dal 50% al 60% del montante finale accumulato (modifica art. 11, comma 3, del d.lgs. 252/2005).
- Nuove modalità di erogazione flessibile (nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies aggiunti all’art. 11 del d.lgs. 252/2005).
Maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare (requisiti di primo pilastro + 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare o 3 anni per chi si sposta in altro stato membro UE) e restando fermo il limite massimo della erogazione in capitale pari al 60% del montante finale accumulato, in alternativa alla rendita vitalizia già esistente, vengono introdotte opzioni più flessibili gestite direttamente dal fondo pensione che potranno essere richieste sul 40% residuo della posizione al netto della parte ottenuta in capitale o per la totalità della posizione:
- Rendita a durata definita: corrisposta in rate annuali per un numero di anni pari alla speranza di vita residua determinata sulla base delle tavole demografiche ISTAT utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria.
- Prelievi a chiamata: possibilità di effettuare prelievi liberi entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
- Erogazione frazionata: simile alla RITA ma attivabile dopo la maturazione del diritto al pensionamento obbligatorio, con un periodo di erogazione non inferiore a 5 anni; è attribuito a Covip il compito di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato (nuova lett. n-bis dell’art.19, comma 2, del d.lgs. 252/2005).
Tali prestazioni (disciplinate nel nuovo comma 3-bis dell’art.11 del d.lgs. 252/2005) sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una di queste prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.
- Regime fiscale delle nuove prestazioni: le prime due modalità di erogazione (rendita a durata definita e prelievi) compreso il riscatto in caso di decesso (anche relativo all’erogazione frazionata) sono soggetti alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare in forma di capitale con una ritenuta del 15/9% (nuovo comma 6-bis del d.lgs. 252/2005), mentre la terza tipologia di prestazione (erogazione frazionata) è soggetta a una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20%, che si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (nuovo comma 6-ter aggiunto all’art. 11 del d.lgs. 252/2005).
- Intangibilità della fase di accumulo, cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle liquidazioni:
il comma 10 dell’art. 11 del d.lgs. 252/2005 è modificato precisando che l’intangibilità della fase di accumulo perdura fino alla richiesta di liquidazioni. Viene precisato inoltre che, come le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie, anche le nuove modalità di erogazione flessibili e la RITA sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti in vigore per le pensioni pubbliche (generalmente un quinto). I riscatti e le anticipazioni diverse dalle spese sanitarie sono invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite come era già in passato.
- Portabilità del contributo datoriale: il comma 6 dell’art. 14 del d.lgs. 252/2005 viene modificato eliminando la possibilità di subordinare l’esportabilità del contributo datoriale, spettante nei fondi negoziali ad altri fondi ad adesione individuale, a quanto previsto dai contratti collettivi, abrogando l’inciso “nei limiti e secondo le modalità stabilite nei contratti o accordi collettivi anche aziendali”. Pertanto in caso di trasferimento in costanza di lavoro decorsi due anni di partecipazione al fondo pensione il lavoratore dal 1° luglio 2026 ha il diritto di al versamento anche del contributo datoriale previsto dal contratto collettivo verso qualsiasi forma pensionistica scelta.
- Il comma 204 della legge di bilancio 2026 disciplina l’Adesione automatica (modifica il comma 7 dell’art.8 del d.lgs. 252/2005 aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis).
Le disposizioni sull’adesione automatica (adesione tacita decorsi 60 giorni dalla data di assunzione) sono in vigore dal 1° luglio 2026 ed entro quella data la Covip adegua le proprie istruzioni. I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare se non esprimono una scelta diversa entro 60 giorni.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR (o del Tfr parziale nella misura prevista dagli accordi o per i lavoratori di prima occupazione ante 29 aprile 1993 ove gli accordi non prevedano nulla in percentuale non inferiore al 50% se entro il termine di 60 giorni dall’assunzione il lavoratore decide di avvalersi di questa opzione) e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale. Se manca una forma pensionistica collettiva di riferimento il fondo di destinazione dell’adesione automatica è quello residuale (fondo pensione Cometa) individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.
L’adesione automatica si sostanzia quindi decorsi 60 giorni dall’assunzione in assenza di decisione differente del lavoratore, ma l’obbligo di contribuzione e la data formale di adesione decorrono dalla data di assunzione.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può decidere di rinunciare all’adesione automatica versando l’intero Tfr maturando ad altro fondo pensione oppure decidendo di lasciarlo in azienda; quest’ultima scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando ad un fondo pensione dallo stesso prescelto. - Obblighi del datore di lavoro (commi 7-quater, 7-quinquies e 8 dell’art 8 del d.lgs. 252/2005)
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. - Investimenti in comparti coerenti con l’orizzonte temporale (modifica comma 9 dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005):
In caso di adesione automatica, le risorse non vengono più destinate di default a un comparto garantito, ma in percorsi o linee di investimento coerenti con l’orizzonte temporale. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente. All’art.19 comma 2 lett. n del d.lgs. 252/2005 è aggiunta la lettera n-ter secondo cui Covip definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’articolo 8, comma 9. - Lavoratore riassunto (nuovo comma 9-bis dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005):
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica come per i lavoratori di prima assunzione. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi esistenti ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento. - Tfr e Fondo Tesoreria INPS – soglie datoriali (L. 296/2006, c. 756) (comma 203 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026):
Esteso l’obbligo di versamento del “contributo” del comma 756 anche ai datori che raggiungono la soglia dimensionale dopo l’avvio: per periodi di paga dal 1/1/2026, nel biennio 2026–2027 a condizione che la media annua non sia < 60 addetti; dal 1/1/2028 al 31/12/2031 la soglia dimensionale è di 50 addetti; dal 1/1/2032 obbligo anche per datori con ≥40 addetti (o che raggiungono tale soglia), calcolati sulla media annua dell’anno precedente. - Aumento importo sanzioni Covip: Sanzioni amministrative (modifica art. 19-quater)Nei commi 1 e 2 (lett. a, b, c) il limite “fino a € 25.000” è elevato a € 500.000; nella lett. d) il limite “fino a € 15.500” è elevato a € 500.000.








